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Cyber Resilience Act è il momento di adeguarsi

Il regolamento UE che rende obbligatoria la sicurezza di software e dispositivi connessi. Le vulnerabilità sfruttate si notificano dall'11 settembre 2026; tutti i requisiti valgono dall'11 dicembre 2027.

A chi si applica il Cyber Resilience Act.

Il Cyber Resilience Act (CRA) è il regolamento europeo che introduce requisiti obbligatori di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali: software e hardware, dispositivi connessi e IoT, componenti venduti separatamente e le funzioni cloud da cui questi prodotti dipendono. L’obiettivo è ridurre le vulnerabilità nei prodotti immessi sul mercato UE e rendere la sicurezza un requisito necessario per ottenere il marchio CE.

Non ti riguarda se:

Servizi non digitali
Offri esclusivamente servizi non digitali, senza prodotti software o hardware associati.

Software interno
Sviluppi software interno che non viene venduto, concesso in licenza o distribuito come prodotto a clienti o partner.

Normative settoriali
I tuoi prodotti digitali sono già pienamente coperti da normative settoriali con requisiti di sicurezza equivalenti o più stringenti (es. dispositivi medici o veicoli).

Devi adeguarti se:

Prodotti digitali sul mercato UE
Produci o vendi prodotti digitali (software, dispositivi connessi, prodotti IoT) nel mercato dell’Unione Europea.

Elaborazione dati da remoto
Il tuo prodotto dipende da un servizio cloud che sviluppi tu, come l’app che comanda un dispositivo a distanza. Il SaaS puro, senza un prodotto collegato, resta fuori dal CRA e può ricadere nella direttiva NIS2.

Componenti software
Fornisci componenti software (librerie, SDK, moduli, firmware) che vengono integrati in prodotti digitali destinati ai tuoi clienti.

La sicurezza vale per tutto il ciclo di vita.

Per essere in regola, i prodotti con elementi digitali devono rispettare i requisiti di sicurezza del CRA lungo tutto il loro ciclo di vita: progettazione, sviluppo, rilascio, aggiornamenti e gestione delle vulnerabilità.
Non basta più un controllo finale o un audit una tantum: il regolamento richiede processi continui di cybersecurity by design e by default, con responsabilità chiare per produttori, importatori e distributori.

  • Chi è coinvolto

    Il CRA riguarda produttori di software, hardware e dispositivi connessi (comprese le funzioni cloud da cui dipendono), importatori che introducono nel mercato UE prodotti digitali realizzati in Paesi terzi, distributori che li mettono in commercio e fornitori di componenti (librerie, SDK, firmware, moduli). La responsabilità della sicurezza ricade su chi rende il prodotto disponibile nel mercato europeo.

  • Cosa richiede in pratica

    Il regolamento richiede processi strutturati di gestione delle vulnerabilità, con valutazione dei rischi, test di sicurezza periodici e risposta rapida agli exploit. Impone aggiornamenti di sicurezza per un periodo di supporto dichiarato, di norma almeno cinque anni, e la protezione delle funzioni e dei dati essenziali del prodotto.

  • Quali sono le scadenze

    Il CRA è in vigore dal 10 dicembre 2024. Dall'11 giugno 2026 si applicano le disposizioni sugli organismi di valutazione della conformità. Dall'11 settembre 2026 si applica l’obbligo di notificare vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi, anche per i prodotti già sul mercato. Dall'11 dicembre 2027 tutti i requisiti del CRA saranno obbligatori per i prodotti immessi sul mercato.

  • Chi ti può aiutare

    SparkFabrik ti supporta nella valutazione dei prodotti e delle architetture rispetto ai requisiti del CRA, nell’integrazione di pratiche DevSecOps e Secure SDLC nelle pipeline esistenti, nell’adeguamento di soluzioni non progettate in ottica security-by-design e nell’impostazione di processi continui di sicurezza.

Articolo

Cyber Resilience Act e open source: il ruolo della Linux Foundation Europe

Il CRA ha generato molte discussioni nella community open source. Il nostro CTO, Paolo Mainardi, è Advisory Member della Linux Foundation Europe e contribuisce all’iniziativa #FixTheCRA per conciliare sicurezza e sostenibilità dell’open source. Il software open source rientra nel CRA quando è fornito nell’ambito di un’attività commerciale, cioè monetizzato da chi lo produce; chi lo integra in un proprio prodotto ne risponde come produttore. Per le fondazioni che sostengono progetti open source (gli open source steward) il regolamento prevede obblighi più leggeri.

Cosa possiamo fare per te.

Ti supportiamo in tutto il percorso tecnico di adeguamento al Cyber Resilience Act: dalla valutazione iniziale all’implementazione, fino alla governance continua della sicurezza.

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Mettere a fuoco rischi e priorità

Mappiamo prodotti, dipendenze e processi, poi definiamo una roadmap di adeguamento al CRA con priorità chiare, che tiene conto dei requisiti normativi e dei vincoli di business e di time-to-market.

  • Prodotti digitali: Mappiamo i tuoi prodotti con elementi digitali e le relative componenti software e hardware.
  • Software supply chain: Analizziamo dipendenze, librerie open source e servizi esterni.
  • Processi attuali: Valutiamo i processi di sviluppo, rilascio e gestione delle vulnerabilità già in essere.

Parlaci dei tuoi prodotti →

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Portare la sicurezza dentro le pipeline

Una volta definita la roadmap, ti aiutiamo a implementarla in modo graduale, senza bloccare i progetti in corso. L’obiettivo è trasformare il CRA da lista di obblighi a pratica operativa sostenibile nei tuoi flussi di delivery.

  • Controlli automatizzati: Integrazione di code scanning, dependency scanning e container security nelle pipeline CI/CD.
  • Secure SDLC e DevSecOps: Introduzione di pratiche di sviluppo sicuro nei team di sviluppo.
  • Osservabilità: Miglioramento di logging, monitoring e alerting per facilitare la gestione degli incidenti.
  • Supply chain: Rafforzamento della sicurezza con SBOM, policy sulle dipendenze e processi di aggiornamento.

Vedi il servizio di Supply Chain Security →

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Rendere la compliance sostenibile nel tempo

La conformità va mantenuta nel tempo, soprattutto sulla sicurezza. Policy, monitoraggio e formazione continui rendono l’organizzazione più pronta ai prossimi obblighi e più resiliente sulla software supply chain.

  • Best practice di governance: Policy, ruoli e processi condivisi per la sicurezza.
  • Monitoraggio continuo: Meccanismi di monitoraggio della postura di sicurezza dei prodotti.
  • Reportistica: Reportistica tecnica e di business, utile sia ai team IT sia al management.
  • Formazione: Percorsi di formazione mirati per i team di sviluppo e operations.

Parlaci delle tue sfide →

Domande frequenti.

Chi è coinvolto, cosa è escluso, scadenze, sanzioni e open source.

Perché l’UE ha introdotto il Cyber Resilience Act (CRA)?

Il CRA nasce per rispondere a due problemi principali: il basso livello di sicurezza di molti prodotti digitali (vulnerabilità diffuse, aggiornamenti di sicurezza assenti o incoerenti) e la scarsa informazione a disposizione di utenti e aziende per valutare la sicurezza dei prodotti che acquistano. Un solo dispositivo compromesso può propagare un attacco a un’intera organizzazione o supply chain: per questo l’UE ha introdotto requisiti minimi comuni, validi per tutto il mercato interno.

Chi è obbligato a rispettare il Cyber Resilience Act?

Devono adeguarsi al CRA produttori, importatori e distributori di prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell’Unione Europea. In generale rientrano nel perimetro: chi vende software come prodotto (con le funzioni cloud da cui dipende), chi realizza dispositivi connessi o IoT e chi fornisce componenti software o hardware integrabili da terzi. Il CRA si applica sia a contesti B2B sia B2C. Anche le PMI sono coinvolte, pur potendo beneficiare di strumenti di supporto e procedure semplificate previste dal regolamento.

Quali prodotti sono esclusi dal Cyber Resilience Act?

Alcuni prodotti con elementi digitali sono esclusi perché già regolati da normative settoriali più specifiche o stringenti, ad esempio: dispositivi medici e diagnostici in vitro regolamentati da norme dedicate, veicoli a motore soggetti a omologazione, prodotti aeronautici certificati ed equipaggiamenti marittimi, prodotti sviluppati esclusivamente per difesa o sicurezza nazionale, pezzi di ricambio identici a componenti già conformi. Per questo è importante analizzare con attenzione il proprio catalogo, valutando sia le categorie di prodotto sia le normative già applicabili nel settore.

Quali sanzioni e misure correttive prevede il Cyber Resilience Act?

Il CRA (articolo 64) prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore, per chi non rispetta i requisiti essenziali di cybersicurezza o gli obblighi di gestione e notifica delle vulnerabilità. Per gli altri obblighi si arriva a 10 milioni di euro o al 2%, per informazioni inesatte o incomplete alle autorità a 5 milioni o all'1%. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre imporre misure correttive come il ritiro o il richiamo di prodotti non conformi e il divieto o la limitazione della loro messa a disposizione sul mercato.

Il CRA si applica solo ai nuovi prodotti o anche a quelli esistenti?

Il CRA si applica ai prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dall'11 dicembre 2027. La data vale per la singola unità: un modello già in catalogo che continui a vendere dopo quella data deve essere conforme. Un’unità immessa prima di quella data rientra solo se riceve una modifica sostanziale dopo. Fa eccezione l’obbligo di notificare vulnerabilità sfruttate e incidenti gravi, che dall'11 settembre 2026 vale anche per i prodotti già sul mercato. Per questo, se hai prodotti legacy ancora in vendita o manutenzione, conviene valutare per tempo se e come portarli a un livello di sicurezza compatibile con il CRA.

Il CRA si applica anche al software SaaS e alle piattaforme cloud?

In generale no: il SaaS e i servizi cloud ricadono nella direttiva NIS2, non nel CRA. Il CRA li copre solo quando sono la soluzione di elaborazione dati da remoto di un prodotto con elementi digitali, cioè software sviluppato dal produttore, o sotto la sua responsabilità, senza il quale il prodotto non svolge una delle sue funzioni. Un esempio è il servizio cloud che permette di comandare a distanza un dispositivo smart home. Per capire se le tue soluzioni cloud rientrano serve analizzare il legame tra il servizio e i prodotti che vendi.

Come si progetta un prodotto conforme al CRA?

Significa integrare la cybersicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza già in fase di design, sviluppo sicuro con controlli automatizzati (code review, static/dynamic analysis, dependency scanning), gestione delle vulnerabilità lungo tutta la vita del prodotto, pianificazione di aggiornamenti di sicurezza e dell’assistenza minima garantita, monitoraggio in esercizio per rilevare e gestire incidenti. In pratica, si tratta di adottare un vero Secure SDLC supportato da pratiche DevSecOps. Per la maggior parte dei prodotti la conformità si dimostra con l’autovalutazione del produttore. I prodotti importanti di classe I possono usarla solo se applicano norme armonizzate, specifiche comuni o schemi di certificazione; quelli di classe II richiedono un organismo terzo; per i prodotti critici la Commissione può imporre una certificazione europea di cybersicurezza.

Come il CRA impatta sulla software supply chain e sull’open source?

Il CRA non vieta l’utilizzo di componenti di terzi o software open source, ma richiede che vengano gestiti in modo consapevole. Questo implica: avere un inventario aggiornato delle dipendenze (SBOM), monitorare le vulnerabilità note dei componenti utilizzati, definire politiche chiare di aggiornamento, sostituzione e deprecazione, valutare l’impatto dei componenti sull’intera architettura di sicurezza del prodotto. La supply chain software diventa parte integrante della valutazione di conformità.

Che differenza c’è tra CRA, NIS2 e AI Act?

Il panorama normativo europeo sulla sicurezza sta evolvendo su più fronti: il CRA si concentra sulla sicurezza dei prodotti con elementi digitali (hardware e software), la direttiva NIS2 mira alla resilienza di operatori, infrastrutture e servizi essenziali, l’AI Act regola i sistemi di intelligenza artificiale (in particolare quelli ad alto rischio) per garantire sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Molte organizzazioni potrebbero essere soggette a più di una di queste normative. Conviene trattarle insieme, per costruire una strategia di sicurezza coerente lungo tutta la supply chain.

Dall’11 dicembre 2027 i tuoi prodotti dovranno rispettare i requisiti del Cyber Resilience Act.

Raccontaci i tuoi prodotti: l’adeguamento parte da un assessment di rischi e priorità.

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